Gli amministratori giudiziari sono i soggetti nominati dall'autorità giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 159/2011, art. 104-bis l d.lgs. 271/1989 nonché di ogni altra disposizione di legge che espressamente li richiama.
L'Albo è istituito presso il Ministero della giustizia che è il titolare del trattamento dei dati personali, ed è articolato in due sezioni: la sezione ordinaria e la sezione esperti in gestione aziendale, che implica anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo.
Il comma 2 dell’art. 35 d.lgs. stabilisce che “L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione”.
Dalla lettura della norma si desumono i criteri ai quali è necessario far riferimento: numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore; natura monocratica o collegiale dell'incarico; tipologia e valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori; della natura diretta o indiretta della gestione; ubicazione dei beni sul territorio; pregresse esperienze professionali specifiche.
Devono inoltre essere considerate le incompatibilità previste dai commi comma 3 e comma 4 bis art. 35 cit.