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Impugnazioni di sentenza

Dove

Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 

Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento.

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione anche con raccomandata o telegramma, purché successivamente sia implementato da un atto esplicativo dei motivi. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

Informazioni utili

E’ il modo formale previsto dalla legge per chiedere che la propria posizione processuale venga riesaminata in un ulteriore grado di giudizio: appello, ricorso per Cassazione, opposizione a decreto penale, riesame, etc.

È necessario presentare l’istanza entro i termini previsti dalla legge. 

Non vi sono spese.

Soggetti interessati

Le parti e i loro difensori.

Norme di riferimento

Art. 582 e 583 C.p.p.

Accedendo alla sezione modulistica sarà possibile consultare eventuali documenti correlati.

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